BONUS PSICOLOGO

tel. +39 0622796355 

 

 

__________________________________________________

 

 

DECRETO ATTUATIVO BONUS PSICOLOGO

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

VISTI gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;

VISTO in particolare, l’articolo 2, della citata legge che prevede che “il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue”, tra l’altro, “la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo”;

VISTO il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 adottato con intesa in Conferenza Stato- Regioni in data 6 agosto 2020, che riconosce la salute mentale quale “parte integrante della salute e del benessere che, “come altri aspetti della salute, può essere influenzata da una serie di determinanti socioeconomici che devono essere affrontati attraverso strategie globali di promozione, prevenzione, trattamento e recupero. I determinanti della salute mentale e dei disturbi mentali comprendono non solo caratteristiche individuali come la capacità di gestire pensieri, emozioni, comportamenti e interazioni con gli altri, ma anche fattori sociali, culturali, economici, politici e ambientali” e sottolinea la “necessità di proteggere e promuovere il benessere mentale di tutti i cittadini in tutte le fasi della vita”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO in particolare, l’articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’articolo 1-quater, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevede che tenuto conto dell’aumento delle

condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto”;

 

VISTO il successivo comma 4, che stabilisce, tra l’altro, che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022, che è incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

 

CONSIDERATO, inoltre, che il medesimo comma 4 dispone che al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente”;

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto “Codice dell'amministrazione digitale (nel prosieguo CAD);

 

VISTO, in particolare, l’articolo 12 del CAD che prevede che “le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”;

 

VISTO, altresì, il successivo articolo 15 che dispone che “le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese”;

 

VISTI, inoltre, gli articoli 68 e 69 del CAD, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

 

VISTI gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 avente ad oggetto Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e successive modifiche e integrazioni;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 marzo 2004, recante “Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 66 concernente le caratteristiche e modalità di rilascio della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica 20 giugno 2011 avente ad oggetto “Modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni adottate dall’AGID con determinazione 9 maggio 2019 n. 115, che prevedono che il modello del riuso delineato dal CAD consente di individuare, valutare e personalizzare un software senza stipulare alcuna convenzione con l'amministrazione che ha messo a riuso il software stesso, oltre all'accettazione della licenza open source che si perfeziona con il semplice download, senza che sia necessaria alcuna richiesta di accesso;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

 

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante Ordinamento della professione di psicologo” ed in particolare l’articolo 3 che disciplina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica;

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato Regolamento (UE), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

 

CONSIDERATO che risulta necessario pertanto definire le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione;

 

ACQUISITA altresì l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del…;

 

   

DECRETA

 

 

 

 

Art. 1 Finalità e oggetto

 

 

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all’articolo 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (di seguito denominato “beneficio”) nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

 

 

Art. 2 Beneficiari

 

 

1. Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

 

 

Art. 3 Professionisti

 

 

1. Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza.

 

2. Gli ordini territorialmente competenti comunicano al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi i nominativi degli aderenti all’iniziativa al fine della formazione dell’elenco nazionale.

 

3. Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco di cui al comma precedente, consultabile dai beneficiari attraverso il sito INPS, il sito del CNOP ed i siti degli ordini delle regioni e delle province autonome.

 

 

Art. 4 Contributo e requisiti reddituali

 

1. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 50.000 euro.

2. Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:  

a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;  

b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;  

c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

 

 

 

Art. 5 Modalità di richiesta e attribuzione del contributo

 

 

 

1. La richiesta del beneficio è presentata in modalità telematica all’INPS. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.

2. Il richiedente accede alla piattaforma INPS. L'identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS). È possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalità definite da INPS.

 

3. All'atto della presentazione della domanda, il sistema individua automaticamente il codice fiscale del richiedente, nonché la regione o la provincia autonoma di residenza e i dati di contatto, così come presenti negli archivi istituzionali dell’INPS, e fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica i requisiti di cui agli articoli 2 e 4. Qualora il beneficiario sia diverso dal richiedente, il soggetto richiedente opera per conto del beneficiario nel rispetto delle indicazioni fornite da INPS.

4. In fase di presentazione della domanda, INPS verifica la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4 e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida: -in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida; -in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

5. Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

6. I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

7. L’assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, in base all’ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.

8. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili come definite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

9. L’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito a scalare ai sensi del precedente articolo 4, commi 1 e 2.

10. Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari, per i quali sono validi i commi 9 e 10 del presente articolo.

11. Le graduatorie di cui al precedente comma 8, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all’art. 1-quater, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

 

Art. 6 Autenticazione/registrazione dei professionisti

 

1. I professionisti di cui al precedente articolo 3 si autenticano nel portale INPS utilizzando la Carta di Identità Elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

2. L’avvenuto inserimento nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 2, implica l’obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Il professionista presente nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 2, è abilitato all’inserimento del proprio IBAN.

 

Art. 7 Utilizzo del contributo

 

1. Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato ai sensi dell’articolo 5, comma 9 ai fini della prenotazione.

2. Il professionista accede alla piattaforma INPS con le modalità definite nel precedente articolo 6 e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

3. INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione di cui al precedente comma 2. Il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

4. Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.

5. INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

 

Art. 8 Modalità di rimborso del contributo

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con propria deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all’Istituto stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dall’adozione del citato provvedimento, le risorse di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a “INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843” (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale “Contributo sessioni psicoterapia - tabella C decreto-legge n. 228 del 2021.

2. L'INPS, verificato l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del presente decreto. Per l’erogazione del contributo di cui al presente decreto INPS non è soggetto agli obblighi del sostituto di imposta.

 

 

 

Art. 9 Monitoraggio

 

 

1. A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e provinciali, INPS invia, entro la fine di ogni mese, al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano una relazione contenente il numero di beneficiari, suddivisi per sesso, età, fascia ISEE e territorio di residenza, per consentire il monitoraggio della fruizione del beneficio, a indirizzo PEC preventivamente comunicato all’INPS dal Ministero della salute, dalle Regioni e dalle Province di Trento e Bolzano.

 

 

 

Art. 10 Tutela dei dati personali

 

 

 

1. I trattamenti dei dati necessari all’attuazione del presente decreto sono effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo le modalità e con le misure di sicurezza tecniche e organizzative per la protezione dei dati stessi descritte nel disciplinare tecnico allegato, parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di Titolari del trattamento, nominano INPS quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Il Ministro della salute Roberto Speranza  

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco  

 

 

 

 

 


Relazione illustrativa  

 

 

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Articolo 1-quater, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Schema di decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di disciplina delle modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, dell’entità dello stesso e dei requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.

 

“Gli ultimi mesi hanno comportato molte sfide, in particolare per gli operatori sanitari, gli studenti, i familiari dei pazienti affetti da COVID-19, le persone affette da disturbi mentali e più in generale le persone che versano in condizioni socio-economiche svantaggiate, e i lavoratori i cui mezzi di sussistenza sono stati minacciati. L’impatto economico sostanziale della pandemia può infatti ostacolare oltre che i progressi verso la crescita economica anche quelli verso l’inclusione sociale e il benessere mentale1”.

Come ribadito nel Piano nazionale della prevenzione 2020-20252 la salute mentale “parte integrante della salute e del benessere (…) può essere influenzata da una serie di determinanti socioeconomici che devono essere affrontati attraverso strategie globali di promozione, prevenzione, trattamento e recupero. I determinanti della salute mentale e dei disturbi mentali comprendono non solo caratteristiche individuali come la capacità di gestire pensieri, emozioni, comportamenti e interazioni con gli altri, ma anche fattori sociali, culturali, economici, politici e ambientali3.

 

L’articolo 1-quater, comma 34, nell’ambito di una serie di misure volte a potenziare i servizi di salute mentale, prevede che: “tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio- economica, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto”.

 

Considerata la “necessità di proteggere e promuovere il benessere mentale di tutti i cittadini in tutte le fasi della vita5”, al fine di tutelare la salute mentale privilegiando interventi precoci e preventivi, il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati, da parte delle persone che “in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica” ritengano di essere nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.


1 L’impatto della pandemia COVID-19 sulla salute mentale:  

l’impegno in ISS” https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-salute- mentale#writers

 

2 Intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020

 

3 PNP 2020-2025

 

4 Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15

5 PNP 2020-2025


Per espressa previsione normativa, il beneficio sarà fruibile presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Al fine di garantire trasparenza e facilità di accesso da parte dei beneficiari, l’elenco dei professionisti aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e sui siti degli ordini regionali e provinciali.

 

Nel presente decreto sono definite le modalità di presentazione della domanda, l’entità del contributo in relazione al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di garantire l’accesso a persone con ISEE più basso.

 

Sono state individuate tre fasce per l’accesso al contributo che sarà erogato fino all’importo massimo di:

×     600 € alle persone con ISEE fino a 15.000 €;

×     400 alle persone con ISEE compreso tra 15.000 € e 30.000 €;

×     200 € alle persone con ISEE superiore a 30.000 € e non superiore a 50.000 €.

 

In considerazione delle indicazioni presenti nella relazione tecnica dell’emendamento, è stato previsto un contributo fino a 50 per seduta, lasciando la possibilità di rimodulare lo stesso sulla base della spesa effettiva sostenuta dal beneficiario, visto che il tariffario del CNOP individua nel “limite inferiore della fascia dell’onorario del professionista importi anche inferiori ai 50 euro e rispettando l’autonomia del professionista che potrebbe individuare in psicoterapie di coppia, familiari o di gruppo, modalità più consone affinchè la prestazione sia beneficiale.

 

 Il contributo in questione permetterà di soddisfare approssimativamente una platea di poco più di 16.000 beneficiari.

 Al fine di rendere univoche le modalità di accesso al contributo, in linea con le previsioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, il Ministero della salute si è avvalso della collaborazione di INPS che ha messo a disposizione le proprie competenze nella gestione informatizzata di richiesta, gestione ed emissione di contributi per i cittadini.

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ACCESSO AL BENEFICIO

 

Il beneficio potrà essere richiesto tramite l’accesso al sito INPS per un periodo non inferiore a sessanta giorni. Sul sito INPS e sul sito del Ministero della salute saranno comunicati, con adeguato anticipo, la data dalla quale sarà possibile presentare la domanda, l’intervallo di tempo in cui si potrà inoltrare la stessa, le modalità ed i requisiti necessari.

Decorso il periodo per la presentazione delle richieste, INPS redigerà le graduatorie per le singole le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, suddivise in base alla residenza del richiedente, e accoglierà le domande fino a concorrenza delle risorse disponibili nel territorio di riferimento.

Il beneficio sarà erogato in base all’ordine di arrivo della domanda, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.

INPS comunicherà ai beneficiari l’accoglimento della richiesta unitamente al codice univoco, a scalare, dell’importo attribuito. Il codice univoco (associato al beneficio) sarà utilizzabile, per un periodo di 180 giorni, per la fruizione di sessioni di psicoterapia presso psicoterapeuti privati, iscritti all’ordine degli psicologi, che abbiano aderito all’iniziativa.

Al termine dei 180 giorni, il codice univoco non utilizzato o la parte inutilizzata dello stesso, saranno annullati e le risorse economiche precedentemente impegnate e non pagate saranno riassegnate in base alla graduatoria vigente.

Le graduatorie regionali e provinciali restano valide fino ad esaurimento dei fondi di cui all’art. 1-quater, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

 

PROFESSIONISTI

  

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) fornirà ad INPS l’elenco dei professionisti, psicoterapeuti iscritti all’ordine degli psicologi, che garantiscano l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle condizioni, delle procedure e con le modalità definite nel decreto. In particolare, invierà: Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo, Numero telefonico ed indirizzo e- mail o indirizzo pec.

L’elenco dei professionisti aderenti all’iniziativa sarà consultabile sul sito INPS, sul sito del CNOP e sui siti degli ordini regionali e provinciali.

I professionisti presenti nel summenzionato elenco, qualora contattati dai beneficiari, si autenticheranno al portale INPS, ed inseriranno il proprio IBAN al fine del successivo rimborso delle prestazioni erogate. Dal medesimo portale, inserendo il codice univoco associato al beneficiario, potranno verificare la disponibilità dell’importo necessario alla remunerazione della propria prestazione ed effettuare la prenotazione. INPS comunicherà al beneficiario i dati della prenotazione registrata (la prenotazione, qualora non fruita, potrà essere annullata). Dopo l’erogazione della prestazione, il professionista inserirà i dati della fattura emessa, intestata al beneficiario, al fine del successivo rimborso che avverrà nel mese successivo.

 

 

 

MONITORAGGIO

 

 

 

La gestione informatizzata del contributo permetterà il puntuale monitoraggio dell’erogazione e della fruizione dello stesso, anche con riferimento alla complessità della sua gestione (utilizzo parziale, differenti tariffe applicate ecc.).

A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e provinciali, INPS invierà, entro la fine di ogni mese, al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano una relazione contenente il numero di beneficiari, suddivisi per sesso, età, fascia ISEE e territorio di residenza, per consentire il monitoraggio della fruizione del beneficio.

 Tenendo presente che le risorse di cui all’art. 1-quater, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono già state ripartite alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse dovranno adottare apposita deliberazione con la quale autorizzeranno INPS all’erogazione del contributo e contestualmente trasferiranno all’Istituto le risorse di cui trattasi.

 

TRATTAMENTO DATI

 

L’erogazione del contributo richiede il trattamento di alcune tipologie di dati particolari quali: situazione economica (ISEE) dei beneficiari, condizioni di salute (disagio psicologico, ecc.) anche riguardanti minori, che per espressa previsione normativa sono soggetti ad una maggiore tutela (valutazione d’impatto e richiesta di parere preventivo al Garante per la protezione dei dati personali – art. 35 GDPR e Provvedimento n. 467 dell’11/10/2018 del Garante), il decreto sarà quindi inviato al Garante per l’acquisizione del necessario parere.

I trattamenti dei dati necessari all’attuazione del decreto sono effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo le modalità e con le misure di sicurezza tecniche e organizzative per la protezione dei dati descritte nel disciplinare tecnico allegato al decreto.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di Titolari del trattamento, nominano INPS quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

 

 

________________________________________________

 

 

We are looking for Psychologists

Join us

 

We select freelance psychologists to be included as external collaborators in our international psychological first aid network already composed by 390 freelancers present in 25 countries  ( Italy, United Kingdom, France, Hong Kong, Mexico, Russia, Argentina, Greece, Kenya, Ghana, Mozambique, Nigeria, Brazil, Portugal, Serbia, Romania, Bulgaria, Egypt, Jordan, Iran, Pakistan, Azerbaijan, India, Spain, Switzerland ). 

You can send your curriculum vitae to the email address: info@pronto-soccorso-psicologico-roma.it .

 

 

__________________________________________________

 

 

PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO

"ROMA EST"

 l'intervento psicologico di qualità durante l'emergenza 

tel. +39 0622796355